GRUPPO ITALIANO INTERSTENO
PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO
INTERSTENO
All'articolo 5.7, sostituire il primo periodo con
il seguente:
. Il Comitato Centrale, con successiva
ratifica dell'Assemblea Generale, su
proposta del Consiglio, è autorizzato
ad ammettere membri individuali, non
appartenenti ad una sezione
professionale, originari da nazioni in
cui non esistono Gruppi
Nazionali.
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Il Comitato Centrale, su proposta del
Consiglio può ammettere membri
individuali, non appartenenti ad una
sezione professionale,
originari da nazioni in cui non
esistono Gruppi Nazionali.
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All'articolo 5.8 sostituire il primo periodo con
il seguente:
5.8. Il Comitato Centrale è
autorizzato, su proposta del
Consiglio, a proporre all'Assemblea
Generale l'ammissione di membri
individuali, che non aderiscano a una
sezione professionale, da nazioni in
cui esiste un Gruppo Nazionale, purché
tale ammissione non contrasti con gli
interessi del Gruppo Nazionale in
questione.
|
Il Comitato Centrale, su proposta del
Consiglio,
può ammettere
membri individuali, che non aderiscano
a una sezione professionale, da
nazioni in cui esiste un Gruppo
Nazionale, purché tale ammissione non
contrasti con gli interessi del Gruppo
Nazionale in questione
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La proposta è tesa a semplificare la procedura
di adesione di membri individuali che si è
rivelata proficua per l'Intersteno, poiché
consente di associare nuovi enti o persone
indipendentemente dalla loro appartenenza a Gruppi
nazionali
All'articolo 11.5 sostituire la lettera D con la
seguente:
D. Nominare i presidenti di giuria e,
eventualmente, i loro
assistenti;
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D. Nominare il Presidente e
i membri della Giuria
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Modificare gli articoli 14.1-3 nel modo seguente
14.1. Il Consiglio è il comitato
esecutivo permanente della
Federazione. Il Consiglio è composto
dal presidente, dal vicepresidente,
dal segretario tesoriere, dal
coordinatore della Giuria citato
all'articolo 19.6, e dal coordinatore
del Comitato scientifico, citato
all'articolo 17.1.
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14.1. Il Consiglio è il comitato
esecutivo permanente della
Federazione. Il Consiglio è composto
dal presidente, dal vicepresidente,
dal segretario tesoriere, dal
Presidente della Giuria e dal
coordinatore del Comitato
scientifico.
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14.3. Il presidente, il vice
presidente e il segretario tesoriere
sono nominati dall'Assemblea generale
su proposta del Comitato Centrale, per
un periodo di quattro anni. I membri
uscenti sono rieleggibili. Il
coordinatore della Giuria e il
coordinatore del Comitato scientifico
sono di diritto membri del
Consiglio.
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Il presidente, il vice presidente e il
segretario tesoriere sono
eletti, a scrutinio
segreto, dall'Assemblea generale
su proposta del Comitato centrale, per
un periodo di quattro anni. I membri
uscenti sono rieleggibili. Il
Presidente della Giuria e il
coordinatore del Comitato scientifico
sono di diritto membri del Consiglio.
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Modificare gli articoli 19.3-4-5-6 nel modo
seguente:
19.3. La Giuria è composta da almeno
due presidenti di giuria, ognuno dei
quali si occupa di un certo numero di
gare simili, collegate all'attività
della Federazione. A richiesta i
presidenti possono avere un
assistente. I presidenti di Giuria ed
i loro assistenti sono i membri della
Giuria.
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La Giuria è composta da tre
membri. Al fine di realizzare le sue
funzioni, può nominare, su
designazione dei gruppi nazionali, una
task force.
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19.4. Nel corso di ciascun concorso
internazionale, la Giuria è assistita
da collaboratori. Essi sono volontari
non membri della Giuria.
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abrogato
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19.5. I presidenti della giuria e,
eventualmente, i loro assistenti sono
nominati dal Comitato centrale, su
proposta del Consiglio e per un
periodo di quattro anni. I membri
uscenti sono
rieleggibili.
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Il Presidente e i membri della
giuria sono nominati dal Comitato
centrale per un periodo di quattro
anni e sono rieleggibili.
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19.6. È competenza dei presidenti di
giuria nominare uno di loro quale
coordinatore della Giuria, che diviene
altresì membro del Consiglio. I
presidenti di giuria saranno
strettamente in contatto tra di loro,
al fine di assicurare che il
coordinatore della Giuria rappresenti
effettivamente gli interessi della
Giuria in seno al Consiglio.
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abrogato
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La nomina dei componenti della Giuria e del
Presidente della Giuria rappresenta un punto
debole dello Statuto vigente che non chiarisce le
procedure per la scelta del Coordinatore della
Giuria, né risolve il problema degli altri
componenti. Nell'ultima edizione delle gare
Intersteno si è rivelata la debolezza delle regole
che presiedono alla formazione della giuria e
pertanto si propone una nuova formulazione.
Si chiarisce che la Giuria è totalmente
nominata dal Comitato centrale e la stessa Giuria
può scegliere autonomamente il modo in cui
organizzarsi, eventualmente nominando una
task-force o degli assistenti, su designazione dei
gruppi nazionali (per garantire una vasta
partecipazione).
Il Presidente è responsabile delle attività
della Giuria e quindi è di diritto componente del
Board.
Come convenuto nell'ultima riunione del
Comitato centrale a Vienna si propone che il
vertice dell'Intersteno sia "eletto" attraverso
una procedura a scrutinio segreto come garanzia di
trasparenza.
Modificare gli articoli 21.2 -3-5-6 nel modo
seguente
21.2. The Intersteno-congresses are
organized by one of the National
Groups, eventually in co-operation
with individual members.
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21.2. The Intersteno-congresses are
organized by one of the National
Groups, eventually in co-operation
with individual members.
They can also be directly organized by
the Intersteno Board.
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21.3. A National Group, organizing an
international Intersteno-congress,
sets up an organizing committee and
appoints a chairperson for the
congress.
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21.3. A National Group, organizing an
international Intersteno-congress,
sets up an organizing committee and
appoints a chairperson for the
congress.
The same rule applies when the
Congress is directly organized by the
Intersteno Board.
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21.5. Financially the organizing
committee is only responsible for the
costs directly linked to the
organization of the congress.
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21.5. Financially the organizing
committee is only responsible for the
costs directly linked to the
organization of the congress.
When the Congress is organized
directly by Intersteno, a budget of
costs and incomes must be prepared by
the organising committee. This budget
has to be approved by the Central
Committee or, in case of urgency, by
the Board.
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21.6. The Federation can give
financial support to the organizing
committee.
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21.6. The Federation can give
financial support to the organizing
committee
in form of a loan, if the Congress is
organized
by
a national group.
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La proposta vuole sottolineare la tendenza a
un'organizzazione che possa gestire i Congressi
anche a livello centrale. Si precisa che il
finanziamento (solo nel caso di Congresso
organizzato da un Gruppo nazionale) ha la forma
del prestito e non può mai essere considerato a
fondo perduto.
19.1.
...
I
partecipanti pagano una tassa di
iscrizione, fissata dal comitato
organizzatore; essi devono rispettare
i Regolamenti dei concorsi elaborati
dal Comitato Centrale su proposta del
Consiglio.
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19.1....
I
partecipanti pagano una tassa di
iscrizione, fissata dal comitato
organizzatore; essi devono rispettare
i Regolamenti dei concorsi
approvati dal Comitato Centrale
su proposta della
Giuria.
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La
proposta intende riaffermare che la Giuria si
occupa della tenuta dei regolamenti senza occupare
il Comitato centrale di lunghe discussioni su
aspetti tecnici e di dettaglio delle gare. Il
Comitato centrale approva la proposta complessiva
predisposta dalla Giuria (che nella struttura
riformata ha ampio potere per redigere la
proposta) ma può anche discutere e dare
indicazioni per la correzione dei regolamenti. La
procedura verrebbe notevolmente semplificata e le
riunioni del Comitato centrale sarebbero
alleggerite consentendo di affrontare con più
calma altri argomenti strategici.
Modificare l'articolo 23 nel modo seguente
Art. 23.
Regolamenti di applicazione, adozione
e modifica
23.1. Il
Consiglio può redigere regolamenti
applicativi per l'applicazione pratica
di questo Statuto. Le disposizioni di
tali regolamenti applicativi non
possono contrastare le disposizioni
dello Statuto;
23.2. I
regolamenti applicativi devono essere
approvati dal Comitato centrale,
eventualmente dopo essere stati
modificati. Successivamente
all'approvazione da parte
dell'Assemblea Generale su proposta
del Comitato Centrale;
impegneranno tutti i membri della
Federazione,
23.3. Dopo la loro adozione, i
regolamenti applicativi possono essere
modificati dall'Assemblea generale su
proposta del Comitato
Centrale;
23.4. Sia
per l'adozione che per la modifica dei
regolamenti applicativi, è necessaria
la maggioranza dei voti della
Assemblea generale, qualunque sia il
numero di delegati o di membri
individuali presenti. Il testo degli
articoli da approvare o modificare
nell'Assemblea generale, deve essere
integralmente riportato nella
convocazione di tale
Assemblea..
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I regolamenti applicativi del presente
Statuto sono adottati dal Comitato
centrale su proposta del Consiglio
direttivo.
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La
proposta tende a semplificare la formulazione
dell'articolo 23 e a rendere più snella la
procedura per l'approvazione o la modifica dei
regolamenti applicativi dello Statuto
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