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Statuto - Commenti dopo Praga 2007

Proposte Italia genn. 2006

Proposta finale 27/03/03

SintesiProposteModifica

Proposta nuovo Statuto

Riflessioni sullo Statuto

Statuto Roma 2003


STATUTO DELL'INTERSTENO

 
 
Art.1. Nome, sede legale e natura dell'associazione

1.1. E’  costituita una associazione con il nome di INTERSTENO - Federazione Internazionale per il trattamento dell'informazione -. In questo Statuto tale associazione sarà chiamata: la Federazione. 

1.2. La sede legale e la giurisdizione della Federazione si trova a Bonn. Essa è iscritta nel “Registro delle associazioni pubbliche riconosciute”. 

1.3. La sede amministrativa della Federazione viene fissata presso il domicilio del segretario-tesoriere.

1.4. La Federazione è una organizzazione non commerciale, che non ha fini di lucro. I mezzi della Federazione possono essere utilizzati esclusivamente per scopi in accordo con lo Statuto. I membri della Federazione non potranno ottenere vantaggi finanziari dai mezzi dell'organizzazione. Nessuno potrà beneficiare di spese che siano al di fuori degli scopi della Federazione o di compensi troppo elevati. 

1.5. La Federazione non permette discussioni di natura politica o religiosa. 

Art. 2. Scopi della Federazione

2.1. La Federazione persegue, sulla base di attività volontaria e gratuita, esclusivamente e direttamente scopi che non creano profitto, come definito dalla sezione della legge tedesca sulle attività che consentono privilegi fiscali. Essa promuove cooperazione, riflessioni e comprensione tra i popoli di tutte le nazioni. 

2.2. I settori di attività della Federazione sono la resocontazione, il trattamento dei testi e l'informazione e il segretariato. In questo Statuto "resocontazione" vuol dire ripresa della parola parlata ed elaborazione della parola scritta, "trattamento dell'informazione" il trattamento del testo e la correlazione dei dati con il testo ai fini della comunicazione con tutti i mezzi tecnici disponibili, e "segretariato" le capacità professionali necessarie per tutti coloro che svolgono una attività connessa al segretariato. 

2.3. Scopo della Federazione è fornire una piattaforma internazionale per tutti coloro che lavorano in qualità di professionisti, sono interessati o studiano per diventare professionisti in uno o più dei settori della sua attività. Essi sono le persone per cui la Federazione è sorta. In questo Statuto essi sono chiamati: i gruppi professionali. 

2.4 la Federazione stimolerà la comprensione reciproca delle culture e dei valori nei paesi membri nei settori di propria attività. 

2.5. Gli scopi della Federazione sono in particolare: 

A. Associare i professionisti, gli insegnanti e gli studenti di tutti i paesi per i settori della propria attività

B. Incoraggiare il mantenimento di elevati livelli di competenza e di risultati da parte dei professionisti ed insegnanti prima indicati, nel corso della loro vita professionale utilizzando i più moderni mezzi tecnici e promuovendo una formazione adeguata, strutture educative e programmi per i suddetti studenti, specialmente verso i paesi in via di sviluppo;

C. Promuovere l'uso di nuove tecnologie e lavori di ricerca sia tecnici che commerciali, che possano favorire lo sviluppo dei servizi offerti dai suoi gruppi professionali. 

D. Cooperare con i governi nazionali e locali, con organizzazioni non governative o agenzie internazionali pubbliche e private, come l'Unesco, sulla base di programmi specifici per i propri gruppi professionali;

E. Raccogliere e divulgare ai propri membri ogni informazione di natura professionale nei settori di propria attività, incluse informazioni circa le esperienze di professionisti che svolgono attività in collaborazione con governi locali, istituzioni pubbliche e società private, al fine di promuovere il migliore uso possibile delle risorse umane;

F. Organizzare incontri e stabilire contatti personali tra i propri membri;

G. Organizzare competizioni internazionali nei settori di attività, se possibile con campionati mondiali; 

H. Promuovere studi avanzati concernenti i settori della sua  attività;

I. Difendere gli interessi morali e materiali dei gruppi professionali citati all'articolo 2.3.

Art. 3. Struttura della Federazione

3.1. Gli organi della Federazione sono: 

A. L'Assemblea Generale; 

B. Il Comitato Centrale; 

C. Il Consiglio; 

D. La Giuria per le gare internazionali; 

E. Il Comitato Scientifico; 

F. Il Collegio dei Revisori. 

3.2. In questo Statuto la Giuria per le gare internazionali è chiamata: la Giuria. 

Art. 4. Categorie di membri

4.1. Membri della Federazione sono i Gruppi Nazionali, i membri individuali e i membri onorari. 

4.2. I Gruppi Nazionali sono membri a pieno titolo della Federazione. Un Gruppo Nazionale può essere un soggetto di diritto privato o pubblico. Ciascun Gruppo Nazionale può organizzarsi a propria discrezione, ma dovrà rappresentare nella propria Nazione  professionisti e insegnanti in uno dei settori di attività della Federazione. Ciascuna nazione è rappresentata da un unico Gruppo Nazionale. 

4.3. I membri individuali possono essere singole persone, aziende, associazioni o altre organizzazioni e servizi di resocontazione assembleare la cui affiliazione riveste notevole importanza per l'allargamento dei fini statutari della Federazione. 

4.4. Su suggerimento del Comitato Centrale, l’Assemblea Generale può conferire il titolo di membro onorario a un singolo individuo che abbia reso speciali servizi alla Federazione. I membri onorari possono partecipare alle riunioni del Comitato Centrale e della Assemblea Generale, ma non hanno diritto di voto.

Art.5. Ammissione dei membri

5.1. Un Gruppo Nazionale che voglia aderire alla Federazione, deve rivolgersi in forma scritta al Consiglio e provare, in maniera adeguata, che esso rappresenti almeno uno dei gruppi professionali citati all'articolo 2.3. Solo in tal caso, un Gruppo Nazionale può diventare membro a pieno titolo della Federazione. Il Comitato Centrale,  su proposta del Consiglio, autorizza l'ammissione di Gruppi Nazionali; essa è soggetta a ratifica da parte dell’Assemblea Generale. 

5.2. Quando in una Nazione, 2 o più organizzazioni rappresentanti un medesimo gruppo professionale tra quelli citati all’art. 2.3 aspirano all’adesione e appaiono non in grado di formare un Gruppo Nazionale, il Comitato Centrale, su proposta del Consiglio e con l'obbligo di ratifica dall'Assemblea Generale, è autorizzato a risolvere tale problema nel miglior modo possibile. 

5.3. La Federazione promuoverà la formazione di Gruppi Nazionali in quei paesi in cui, finora, non esistono. In attesa della loro formazione il Consiglio può autorizzare singole persone o organizzazioni a partecipare all’attività della Federazione, senza avere diritto al voto. 

5.4. Quando è stata formata una sezione professionale, come  indicato all'articolo 20.1, le organizzazioni facenti parte del gruppo professionale medesimo hanno il diritto di divenire  membri individuali della Federazione, senza tener conto della esistenza di un Gruppo Nazionale nelle rispettive nazioni. 

5.5. Altri membri individuali provenienti dalle nazioni che non hanno un Gruppo Nazionale possono essere ammessi secondo le condizioni di cui all'articolo 5.7. Altri membri individuali provenienti dalle nazioni in cui un Gruppo Nazionale esiste, possono essere ammessi secondo le condizioni di cui all'articolo 5.8. 

5.6. Un aspirante membro individuale, che non faccia parte di una sezione professionale, e chieda l'adesione alla Federazione, deve rivolgere domanda scritta al Consiglio e provare, con argomentazioni adeguate, che la sua partecipazione può essere importante per la Federazione. 

5.7. Il Comitato Centrale, con successiva ratifica dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio, è autorizzato ad ammettere membri individuali, non appartenenti ad una sezione professionale, originari da nazioni in cui non esistono Gruppi Nazionali. Quando in una nazione viene successivamente formato un Gruppo Nazionale, il Consiglio deve  decidere se i membri individuali già ammessi possano proseguire nella loro adesione. Se l'adesione non può essere mantenuta, il Consiglio inviterà i membri individuali ad aderire al nuovo Gruppo Nazionale. Il Consiglio presenterà una proposta su tale situazione al Comitato Centrale, che prenderà una decisione. 

5.8. Il Comitato Centrale è autorizzato, su proposta del Consiglio, a proporre all'Assemblea Generale l'ammissione di membri individuali, che non aderiscano a una sezione professionale, da nazioni in cui esiste un Gruppo Nazionale, purché tale ammissione non contrasti con gli interessi del Gruppo Nazionale in questione. Qualora il Comitato Centrale concluda che questa sia la situazione, non è autorizzato a proporre l'ammissione all'Assemblea Generale.

Art.6. Dimissioni ed espulsione di membri

  6.1 Un Gruppo Nazionale o il membro individuale che desiderino dimettersi dalla Federazione devono segnalarlo per iscritto al segretario tesoriere tre mesi prima della fine dell'anno in corso. Il segretario tesoriere ne informerà il Comitato Centrale appena possibile. I membri dimissionari rimangono obbligati a versare la quota di iscrizione per l'anno nel corso del quale essi si sono dimessi. 

6.2 Il Comitato centrale, su proposta del Consiglio soggetta a ratifica dell'Assemblea Generale, è autorizzato ad espellere qualunque Gruppo Nazionale o membro individuale in ritardo nel pagamento delle quote di iscrizione per più di due anni, così come il Gruppo Nazionale o il membro individuale i cui comportamenti siano contrari agli interessi della Federazione. Il Consiglio dovrà convincere il Comitato Centrale che i comportamenti di un membro sono contrari agli interessi della Federazione. I membri espulsi sono obbligati al pagamento delle quote d'iscrizione arretrate. 

6.3 La decisione di espulsione può essere presa solamente dopo aver invitato il membro passibile di espulsione a fare conoscere le proprie ragioni in forma scritta entro un mese dall'invio di una lettera raccomandata contenente la proposta e le ragioni dell'esclusione. Se nelle proprie motivazioni scritte il membro chiede di poter fornire una spiegazione orale, egli sarà convocato in occasione della riunione dell'Assemblea Generale che dovrà ratificare la proposta del Comitato Centrale di espulsione . 

Art. 7. Rappresentanza

La Federazione è legalmente rappresentata dal Presidente e, in caso di impedimento, dal vicepresidente o dal segretario tesoriere.

Art. 8. L’Assemblea Generale: composizione e poteri 

8.1 L'Assemblea Generale è composta dai delegati dei Gruppi nazionali e dai membri individuali. Essa è la più alta autorità della Federazione. 

8.2 L'Assemblea Generale esercita i poteri che le sono conferiti dallo Statuto. 

8.3 In particolare, compito dell'Assemblea Generale è:

A. Nominare, quali membri del Consiglio, su proposta del Comitato Centrale, il presidente, il vice presidente e il segretario tesoriere. 

B. Nominare, su proposta del Comitato Centrale, il Collegio dei Revisori; 

C. Ratificare il bilancio preventivo per il due anni successivi,  approvato provvisoriamente dal Comitato Centrale; 

D. Autorizzare il Comitato Centrale ad approvare provvisoriamente il bilancio preventivo per il terzo anno successivo nel caso in cui la nuova riunione dell'Assemblea Generale non abbia luogo entro due anni; 

E. Ratificare i conti della Federazione, approvati provvisoriamente dal Comitato Centrale, inerenti il periodo intercorso dall'ultima riunione e tenendo conto del rapporto del Collegio dei Revisori; 

F. Fissare, su proposta del Comitato Centrale, l'importo delle quote annuali di iscrizione dei Gruppi Nazionali e dei membri individuali valide per i due anni successivi; 

G. Autorizzare il Comitato Centrale a decidere l'importo delle quote annuali di iscrizione dei Gruppi Nazionali e dei membri individuali per il terzo anno nel caso in cui è previsto che la successiva riunione della Assemblea Generale non possa aver luogo entro due anni, a condizione che tale importo non sia superiore del 5 % a quello dell'anno precedente .

H. Ratificare le decisioni del Comitato Centrale circa l'ammissione di nuovi Gruppi Nazionali, di membri individuali e di Sezioni professionali; 

I. Modificare  lo Statuto su proposta del Comitato Centrale; 

J. Approvare e modificare, su proposta del Comitato centrale il regolamento citato all'articolo 23 dello Statuto; 

K. Decidere su ogni altra proposta sottoposta dal Comitato Centrale

L. Sciogliere la Federazione. 

Art.9. Assemblea Generale: periodicità, verbale e procedure

9.1. Di norma, l’ Assemblea Generale si riunisce nel corso dei congressi internazionali della Federazione. In ogni caso si riunisce almeno una volta ogni tre anni. 

9.2. Una Assemblea Generale straordinaria può essere convocata ogni volta che l'esiga l'interesse della Federazione. Deve essere convocata qualora richiesto da metà dei membri a pieno titolo della Federazione. 

9.3. I Gruppi Nazionali e i membri individuali saranno convocati per l'Assemblea Generale per posta ordinaria od elettronica, almeno tre mesi prima della riunione. La convocazione indicherà l'ordine del giorno. 

9.4. Un verbale dev'essere redatto per ogni Assemblea Generale. Le decisioni saranno verbalizzate integralmente. Il processo verbale dev'essere vistato dal Presidente e dal segretario tesoriere o da chi li rappresenta.  

9.5. Possono essere prese decisioni esclusivamente su argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 10.  Assemblea Generale: voto e decisioni 

10.1. Ciascun Gruppo Nazionale può delegare tre membri. Se la Nazione in questione ha più di 5 milioni di abitanti può essere designato un membro aggiuntivo per ogni cinque milioni di abitanti: il numero massimo di delegati ammesso è 12. Ogni delegato ha un voto. Solamente i delegati presenti alla Assemblea Generale godono del diritto di voto.  

10.2. Oltre i suddetti delegati ogni Gruppo Nazionale può inviare altri rappresentanti all’Assemblea Generale, ma essi non hanno diritto di voto. 

10.3. Ogni membro individuale rappresenta  un voto. Solamente i membri individuali presenti alla Assemblea Generale possono votare. 

10.4. L'Assemblea Generale può prendere decisioni qualunque sia il numero di delegati o di membri individuali presenti. Conformemente agli articoli 24.3 e 25.3, è decisiva la maggioranza dei voti.

Art.11. Comitato centrale: composizione e poteri

11.1. Il Comitato Centrale è composto dai delegati dei Gruppi Nazionali, uno per ogni Gruppo nazionale, senza tener conto del numero di abitanti della Nazione del gruppo, dai membri del Consiglio e dai coordinatori delle Sezioni professionali citate all'articolo 20.3. 

11.2. Per ogni riunione del Comitato centrale, i delegati dei Gruppi nazionali sono nominati dai medesimi Gruppi nazionali. I membri del Consiglio sono il presidente, il vice presidente e il segretario tesoriere nominati dalla Assemblea Generale precedentemente alla riunione del Comitato centrale, nonché i coordinatori designati dalla Giuria e dal Comitato scientifico. I coordinatori delle Sezioni professionali sono nominati da tali sezioni. 

11.3. Membri individuali ed ospiti possono essere invitati alle riunioni del Comitato Centrale. 

11.4. Compito del Comitato Centrale è giudicare la politica del Consiglio ed approvare, se necessario con emendamenti, le proposte del Consiglio. 

11.5. Compiti del Comitato Centrale sono, in particolare: 

A. Decidere in via preventiva sul budget e le quote dei Gruppi nazionali e dei membri individuali, su proposte dal Consiglio, per i due anni successivi.  

B. Decidere, sulle quote dei Gruppi Nazionali e dei membri individuali per il terzo anno, su  proposta del Consiglio, lnel caso in cui la successiva riunione della Assemblea generale non sia prevista nei successivi due anni, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 8.3.G.; 

C. Approvare il bilancio consuntivo della Federazione per il periodo intercorso dall'ultima riunione; 

D. Nominare i presidenti di giuria e, eventualmente, i loro assistenti; 

E. Nominare il coordinatore e i membri del Comitato Scientifico; 

F. Decidere, su proposta del Consiglio, sulle proposte di modifica dello Statuto, sull'adozione e modifica dei regolamenti, come stabilito dall'articolo 23, ammettere nuovi membri, nominare il collegio sindacale, creare  comitati per lo studio e la messa a punto di particolari problemi, nonché la creazione di Sezioni professionali; 

G. Decidere sulle proposte del Consiglio inerenti istanze dei Gruppi Nazionali e dei membri individuali; 

H. Decidere, su proposta del Consiglio, sui regolamenti dei concorsi internazionali; 

I. Proporre all'Assemblea Generale, la nomina quali membri del Consiglio,  del presidente, del vice presidente e del segretario tesoriere o nominarli provvisoriamente del Consiglio se non è prevista alcuna Assemblea Generale prima della fine del loro mandato.

Art.12.  Comitato Centrale: periodicità, processo verbale e procedure

12.1. Il Comitato Centrale viene convocato dal segretario tesoriere. Il Comitato Centrale si riunirà almeno una volta all'anno. 

12.2. Su richiesta di cinque Gruppi Nazionali può essere convocata dal segretario tesoriere una riunione straordinaria del Comitato Centrale. 

12.3. Il Consiglio decide quali saranno i membri individuali è gli ospiti che potranno essere invitati ad assistere alle riunioni del Comitato Centrale. 

12.4. Il segretario tesoriere convoca i Gruppi Nazionali e i membri individuali alla riunione del Comitato Centrale, per posta ordinaria od elettronica, almeno 5 mesi prima della data fissata per la riunione. Tale convocazione indica il termine entro il quale i membri della Federazione possono presentare proposte al Comitato Centrale. 

12.5. Almeno tre mesi prima della data della riunione, il segretario tesoriere informa, per posta ordinaria od elettronica,i Gruppi nazionali ed i membri individuali invitati, delle proposte del Consiglio. 

12.6. Almeno un mese prima della data della riunione il segretario tesoriere comunica, per posta ordinaria o per corriere elettronico,  le opinioni del Consiglio sulle proposte dei membri.

12.7. Un verbale dev'essere redatto per ciascuna riunone del Comitato Centrale. Il processo verbale dev'essere vistato dal presidente e dal segretario tesoriere o dai loro rappresentanti. 

Art.13. Comitato Centrale: voti e decisioni

13.1. Il Comitato Centrale può decidere se la metà più uno dei membri è presente.

13.2. Le decisioni del Comitato Centrale vengono prese a maggioranza assoluta dei voti. Ciascun membro ha diritto a un voto. In caso di parità di voti, il voto del presidente è determinante. 

13.3. I membri individuali e gli altri invitati possono partecipare alla discussione. Essi hanno una funzione consultiva. Essi non hanno diritto di voto. 

13.4. Il segretario tesoriere informa il più presto possibile, i membri della Federazione, per posta ordinaria od elettronica, circa le decisioni prese in Comitato Centrale.

Art. 14. Consiglio: composizione e poteri. 

14.1. Il Consiglio è il comitato esecutivo permanente della Federazione. Il Consiglio è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario tesoriere, dal coordinatore della Giuria citato all'articolo 19.6, e dal coordinatore del Comitato scientifico, citato all'articolo 17.1. 

14.2. In caso di assenza del presidente o del segretario tesoriere, il vice presidente li sostituisce. 

14.3. Il presidente, il vice presidente e il segretario tesoriere sono nominati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato Centrale, per un periodo di quattro anni. I membri uscenti sono rieleggibili. Il coordinatore della Giuria e il coordinatore del Comitato scientifico sono di diritto membri del Consiglio. 

14.4. Con successiva ratifica dell’Assemblea generale, il Comitato Centrale, su proposta del Consiglio, è abilitato a designare un sostituto in caso di decesso, dimissioni o malattia del vice presidente. Una tale decisione dev'essere immediatamente comunicata a tutti i membri del comitato centrale, che possono dare il loro consenso per posta ordinaria o per posta elettronica. La decisione finale deve essere presa dall’Assemblea generale immediatamente successiva. 

14.5. Il ruolo del Consiglio è: 

A. Assicurare la continuità delle attività della Federazione analizzando la situazione in atto e creando, sulla base di tale situazione e delle variabili economiche, sociologiche e tecnologiche, una strategia per gli anni a venire; 

B. Promuovere la formazione di nuovi Gruppi nazionali; 

C. Svolgere le attività  amministrative; 

D. Proporre al Comitato centrale il programma delle attività future della Federazione ed i Regolamenti delle gare internazionali; 

E. Controllare le finanze della Federazione e presentare un budget annuale al Comitato Centrale; 

F. Preparare l'ordine del giorno del Comitato Centrale e dell'Assemblea generale. 

14.6. Il presidente, il vice presidente ed il segretario tesoriere sono responsabili della gestione corrente. 

14.7. Il segretario tesoriere mantiene le comunicazioni tra i membri del Consiglio, così come tra gli altri organismi della Federazione. Egli tiene la contabilità della Federazione. 

14.8. Il segretario tesoriere redige un rapporto annuale delle attività del Consiglio sull'anno trascorso e preparare un budget preventivo per l'anno successivo. Una volta che il Consiglio ha dato la propria approvazione, il segretario tesoriere presenta il proprio rapporto ed il budget al Comitato Centrale. 

14.9. Il coordinatore della Giuria informa il Consiglio su nuovi sviluppi circa i concorsi internazionali. Il coordinatore della Giuria informa il Consiglio delle opinioni dei presidenti di giuria circa le proposte dei Gruppi Nazionali e/o dei membri individuali, relativi a tali concorsi. 

14.10. Il coordinatore del Comitato Scientifico informa il Consiglio sugli avvenimenti scientifici e tecnologici nei settori di attività della Federazione e dei suoi contatti con gruppi professionali di paesi in cui non esiste alcun Gruppo Nazionale.

Art.15. Consiglio: periodicità e procedure.

15.1. I membri del Consiglio si tengono in contatto per posta elettronica su tutti gli argomenti importanti concernenti la Federazione. 

15.2. Tutti i membri del Consiglio si riuniscono ogni anno durante la riunione del Comitato centrale. Nel corso dell’anno, essi possono incontrarsi di persona quando il presidente, il vice presidente e il segretario tesoriere lo ritengono necessario. Il Consiglio tende a mantenere le spese di viaggio e soggiorno alberghiero dei propri membri al livello più basso possibile. 

Art.16. Consiglio: voto e decisioni 

16.1. Ciascun membro del Consiglio ha diritto a un voto. 

16.2. Il Consiglio cerca di prendere le proprie decisioni all'unanimità. In caso di astensione di uno dei suoi membri e di parità di voti degli altri membri, il voto del presidente è determinante.

Art.17. Comitato Scientifico

17.1. Il Comitato Scientifico è composto da un coordinatore e da almeno due membri. Il coordinatore e i membri sono nominati per quattro anni dal Comitato centrale, su proposta del Consiglio. I membri uscenti sono rieleggibili. 

17.2. I suoi compiti sono:

A. Esaminare gli avvenimenti scientifici e tecnologici nei settori di attività della Federazione; 

B. Proporre al Consiglio, su tale base, programmi culturali e scientifici; 

C. Attivare contatti con gruppi professionali in paesi in cui non esiste alcun Gruppo nazionale; informare il Consiglio di questi contatti per permettergli di promuovere la formazione di Gruppi Nazionali in questi paesi; 

D. Organizzare le conferenze durante i congressi Intersteno, in accordo con il comitato d'organizzazione del Gruppo nazionale interessato o, in accordo con il Consiglio, durante altri incontri Intersteno. 

Art.18. Il Collegio dei revisori 

18.1. L’Assemblea Generale nomina un Collegio dei revisori composto da tre delegati. 

18.2. A turno tre Gruppi Nazionali designano un delegato ciascuno per tale collegio. Lo schema di rotazione è preparato dal segretario tesoriere in modo che solamente un Gruppo nazionale può essere il successivo che sarà scelto per designare un delegato nella successiva Assemblea Generale. 

18.3. Il segretario tesoriere deve fornire al Collegio dei revisori tutti i documenti finanziari necessari al suo lavoro. 

18.4. Prima della riunione dell’Assemblea Generale, il Collegio dei revisori esamina i documenti finanziari del segretario tesoriere. Esso presenta il suo rapporto all'Assemblea Generale.

Art.19 Giuria per i concorsi internazionali 

19.1. Concorso internazionali possono essere organizzati nei settori di attività della Federazione. Per tali competizioni  tutti i membri cercheranno di far partecipare il maggior numero possibile di candidati dal proprio paese. I partecipanti pagano una tassa di  iscrizione, fissata dal comitato organizzatore; essi devono rispettare i Regolamenti dei concorsi elaborati dal Comitato Centrale su proposta del Consiglio. Nel presente statuto, la giuria per i concorsi internazionali è chiamata: Giuria. La Giuria stila le classifiche dei concorrenti e li proclama al termine delle gare. 

19.2. Compiti della Giuria sono: 

A. Organizzare le competizioni internazionali e risolvere tutti i problemi che sorgono durante il loro svolgimento; 

B. Proporre al Consiglio l'aggiornamento dei Regolamenti, conformemente alle necessità dell'organizzazione del  congresso sin base agli sviluppi delle tecniche e delle tecnologie; 

C. Informare il Consiglio delle proposte dei Gruppi  Nazionali e dei membri individuali in merito ai Regolamenti delle competizioni.

19.3. La Giuria è composta da almeno due presidenti di giuria, ognuno dei quali si occupa di un certo numero di gare simili, collegate all’attività della Federazione. A richiesta i presidenti possono avere un assistente. I presidenti di Giuria ed i loro assistenti sono i membri della Giuria. 

19.4. Nel corso di ciascun concorso internazionale, la Giuria è assistita da collaboratori. Essi sono volontari non membri della Giuria. 

19.5. I presidenti della giuria e, eventualmente, i loro assistenti sono nominati dal Comitato centrale, su proposta del Consiglio e per un periodo di quattro anni. I membri uscenti sono rieleggibili. 

19.6. È competenza dei presidenti di giuria nominare uno di loro quale coordinatore della Giuria, che diviene altresì membro del Consiglio. I presidenti di giuria saranno strettamente in contatto tra di loro, al fine di assicurare che il coordinatore della Giuria rappresenti effettivamente gli interessi della Giuria in seno al Consiglio.

Art.20. Sezioni professionali 

20.1. All'interno della Federazione possono essere formate delle Sezioni professionali. Una Sezione professionale è un’associazione di uno specifico gruppo professionale. Essa è formata da organizzazioni del Gruppo professionale e può essere costituita unicamente se vi partecipano le organizzazioni di 5 nazioni. 

20.2. Con successiva ratifica dell'Assemblea generale, il Comitato Centrale è autorizzato, su proposta del Consiglio, ad accettare la formazione di una Sezione professionale. 

20.3. Una Sezione professionale può organizzarsi autonomamente, a condizione che i propri scopi non siano contrastanti con quelli della Federazione. Essa nomina un coordinatore il quale partecipa ai lavori del Comitato Centrale. 

20.4. Le organizzazioni facenti parte di una Sezione professionale sono membri individuali della Federazione. 

20.5. Nel caso in cui alcune organizzazioni facenti parte di una Sezione professionale si dimettano o vengano espluse, e che in conseguenza detta Sezione non sia più composta da organismi di cinque paesi differenti, tale Sezione cessa di esistere in base al presente Statuto. Il segretario tesoriere ne informerà immediatamente tutti i membri della Federazione.

Art. 21. Congressi Intersteno ed altri incontri Intersteno 

21.1. Un congresso internazionale dell’Intersteno si svolgerà, se possibile, ogni due o tre anni. Nel corso di ciascun congresso, competizioni internazionali o altre attività internazionali possono essere organizzate e possono aver luogo conferenze; 

21.2. I congressi Intersteno sono organizzati da uno dei Gruppi Nazionali, eventualmente in collaborazione con membri individuali; 

21.3. Un Gruppo Nazionale, che organizza un congresso Intersteno internazionale, crea, per la durata del congresso, un comitato incaricato dell'organizzazione e nomina un  presidente; 

21.4. Il comitato d'organizzazione consulta preliminarmente il Consiglio sul proprio programma in vista del congresso. Tale programma deve essere approvato dal Comitato centrale, o, in caso d'urgenza, dal Consiglio; 

21.5. Finanziariamente, il comitato d'organizzazione è responsabile unicamente delle spese direttamente connesse all'organizzazione del congresso; 

21.6. La Federazione può fornire un supporto finanziario al comitato d'organizzazione; 

21.7. Nel caso non possa essere organizzato alcun congresso Intersteno, un incontro internazionale di minore importanza può essere organizzato da Gruppi nazionali e/o da membri individuali. Per essere riconosciuto quale incontro internazionale Intersteno, gli organizzatori devono ottenere l'approvazione del Comitato centrale su proposta del Consiglio. Egualmente su proposta del consiglio, il Comitato centrale deciderà, sulla base del progetto, che deve contenere anche il piano finanziario di tale incontro, se possono essere organizzati, in concomitanza dello stesso, delle competizioni internazionali e se l'Assemblea Generale potrà essere convocata durante tale incontro; 

21.8. Incontri internazionali Intersteno possono ugualmente essere organizzati nell'intervallo dei due o tre anni intercorrenti tra due Congressi Intersteno. Per tali incontri Intersteno si applicano le regole dell'articolo 21.7.

Art. 22. Esercizio contabile; mezzi finanziari; responsabilità

22.1. L'esercizio contabile  della Federazione è annuale, inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre; 

22.2. I mezzi finanziari della Federazione sono: 

A. Le quote dei membri; 

B. I benefici di altre sottoscrizioni o gli introiti derivanti dalla vendita di pubblicazioni della Federazione; 

C. Le sovvenzioni, le donazioni e i lasciti; 

22.3. Ciascun Gruppo Nazionale paga una quota annuale per ciascun delegato al quale ha diritto; 

22.4. Su proposta del Comitato centrale, l’Assemblea Generale è autorizzata a fissare le quote minime dei Gruppi Nazionali; 

22.5. I membri individuali pagano una quota annuale fissata dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato centrale. Tali quote possono essere differenziate per i diversi tipi di membri individuali; 

22.6. I membri onorari non pagano quota annua; 

22.7. La Federazione risponde delle proprie obbligazioni finanziarie limitatamente al proprio capitale. I Gruppi Nazionali ed i membri individuali non sono personalmente responsabili.

Art. 23. Regolamenti di applicazione, adozione e modifica

23.1. Il Consiglio può redigere regolamenti applicativi per l’applicazione pratica di questo Statuto. Le disposizioni di tali regolamenti applicativi non possono contrastare le disposizioni dello Statuto; 

23.2. I regolamenti applicativi devono essere approvati dal Comitato centrale, eventualmente dopo essere stati modificati. Successivamente all’approvazione da parte  dell’Assemblea Generale su proposta del Comitato Centrale;  impegneranno tutti i membri della Federazione,

23.3. Dopo la loro adozione, i regolamenti applicativi possono essere modificati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato Centrale; 

23.4. Sia per l'adozione che per la modifica dei regolamenti applicativi, è necessaria la maggioranza dei voti della Assemblea generale, qualunque sia il numero di delegati o di membri individuali presenti. Il testo degli articoli da approvare o modificare nell’Assemblea generale, deve essere integralmente riportato nella convocazione di tale Assemblea..

Art. 24. Modifiche allo Statuto

24.1. Il presente Statuto può essere modificato, su proposta del Comitato centrale, dall'Assemblea Generale nel corso di un congresso Intersteno o nel corso di una riunione straordinaria dell’Assemblea generale convocata su richiesta del Consiglio o di cinque Gruppi Nazionali; 

24.2. Nella convocazione della suddetta Assemblea Generale dovrà essere inserita integralmente il testo della proposta di modifica dello Statuto; 

24.3. Per modificare lo Statuto è richiesta una maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i membri della Assemblea Generale; inoltre, in tale Assemblea Generale, è richiesta la presenza dei tre quarti dei Gruppi Nazionali e dei membri individuali; 

24.4. Se tale maggioranza non è stata raggiunta, una nuova riunione dell'Assemblea Generale sarà convocata al più presto. Tale nuova riunione potrà  validamente decidere, qualunque sia il numero dei Gruppi Nazionali e dei membri individuali rappresentati. Ciò deve essere indicato nell'avviso di convocazione della riunione della Assemblea Generale in cui si dovranno decidere le modifiche statutarie; 

24.5. Le modifiche allo Statuto avranno effetto solamente dopo essere state registrate da un notaio tedesco.

Art. 25. Scioglimento

25.1. La Federazione è sciolta se non persegue più l’oggetto sociale.

25.2. Una riunione straordinaria della Assemblea Generale sarà convocata per decidere lo scioglimento della Federazione, su proposta del Consiglio approvata dal Comitato Centrale; 

25.3. Per la decisione di scioglimento della Federazione, una maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i membri è richiesta; inoltre, in tale Assemblea Generale devono essere rappresentati almeno i tre quarti dei Gruppi Nazionali e dei membri individuali. Nel caso in cui tale maggioranza non è raggiunta sarà convocata, appena possibile, una nuova Assemblea Generale. Tale nuova riunione potrà trattare validamente il problema qualunque sia il numero dei Gruppi Nazionali e dei membri individuali rappresentati. Tali indicazioni devono essere esplicitamente riportate nella convocazione dell'Assemblea Generale che dovrà decidere sullo scioglimento; 

25.4. La federazione sarà liquidata dai membri del Consiglio in carica in quel momento, che agiranno in qualità di comitato di liquidazione.

25.5. Dopo che tutte le pendenze, le spese e i costi di liquidazione saranno stati saldati, e tutte le somme esigibili saranno state riscosse, le attività nette saranno versate al Comitato internazionale della Croce Rossa. 

Art. 26. Disposizioni finali

26.1. I Gruppi Nazionali e i membri individuali si affidano alle norme decise dal Comitato Centrale per i casi casi non previsti dal presente Statuto. Tali norme devono essere sottoposte a ratifica dalla Assemblea Generale; 

26.2. Il primo Congresso Intersteno si è tenuto a Londra nel 1887.
 
Questo testo dello Statuto  stata approvato a Roma il 19 luglio 2003, e sostituisce quello adottato ad Amsterdam il 20 luglio 1995. Esso è stato registrato da un notaio tedesco. .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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