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STATUTO DELL'INTERSTENO
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Questo Statuto è stato approvato il 19 luglio 2003 a Roma
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Art.1. Nome, sede
legale e natura dell'associazione
1.1. E costituita una associazione con il nome di INTERSTENO - Federazione
Internazionale per il trattamento dell'informazione -. In questo Statuto tale
associazione sarà chiamata: la Federazione.
1.2. La sede legale e la giurisdizione della Federazione si trova a Bonn.
Essa è iscritta nel Registro delle associazioni pubbliche
riconosciute.
1.3. La sede amministrativa della Federazione viene fissata presso il
domicilio del segretario-tesoriere.
1.4. La Federazione è una organizzazione non commerciale, che non ha fini di
lucro. I mezzi della Federazione possono essere utilizzati esclusivamente per
scopi in accordo con lo Statuto. I membri della Federazione non potranno
ottenere vantaggi finanziari dai mezzi dell'organizzazione. Nessuno potrà
beneficiare di spese che siano al di fuori degli scopi della Federazione o di
compensi troppo elevati.
1.5. La Federazione non permette discussioni di natura politica o
religiosa.
Art. 2. Scopi della Federazione
2.1. La Federazione persegue, sulla base di attività volontaria e gratuita,
esclusivamente e direttamente scopi che non creano profitto, come definito
dalla sezione della legge tedesca sulle attività che consentono privilegi
fiscali. Essa promuove cooperazione, riflessioni e comprensione tra i popoli
di tutte le nazioni.
2.2. I settori di attività della Federazione sono la resocontazione, il
trattamento dei testi e l'informazione e il segretariato. In questo Statuto
"resocontazione" vuol dire ripresa della parola parlata ed
elaborazione della parola scritta, "trattamento dell'informazione"
il trattamento del testo e la correlazione dei dati con il testo ai fini
della comunicazione con tutti i mezzi tecnici disponibili, e
"segretariato" le capacità professionali necessarie per tutti
coloro che svolgono una attività connessa al segretariato.
2.3. Scopo della Federazione è fornire una piattaforma internazionale per
tutti coloro che lavorano in qualità di professionisti, sono interessati o
studiano per diventare professionisti in uno o più dei settori della sua
attività. Essi sono le persone per cui la Federazione è sorta. In questo
Statuto essi sono chiamati: i gruppi professionali.
2.4 la Federazione stimolerà la comprensione reciproca delle culture e dei
valori nei paesi membri nei settori di propria attività.
2.5. Gli scopi della Federazione sono in particolare:
A. Associare i professionisti, gli insegnanti e gli studenti di tutti i paesi
per i settori della propria attività
B. Incoraggiare il mantenimento di elevati livelli di competenza e di
risultati da parte dei professionisti ed insegnanti prima indicati, nel corso
della loro vita professionale utilizzando i più moderni mezzi tecnici e
promuovendo una formazione adeguata, strutture educative e programmi per i
suddetti studenti, specialmente verso i paesi in via di sviluppo;
C. Promuovere l'uso di nuove tecnologie e lavori di ricerca sia tecnici che
commerciali, che possano favorire lo sviluppo dei servizi offerti dai suoi
gruppi professionali.
D. Cooperare con i governi nazionali e locali, con organizzazioni non
governative o agenzie internazionali pubbliche e private, come l'Unesco,
sulla base di programmi specifici per i propri gruppi professionali;
E. Raccogliere e divulgare ai propri membri ogni informazione di natura
professionale nei settori di propria attività, incluse informazioni circa le
esperienze di professionisti che svolgono attività in collaborazione con
governi locali, istituzioni pubbliche e società private, al fine di
promuovere il migliore uso possibile delle risorse umane;
F. Organizzare incontri e stabilire contatti personali tra i propri membri;
G. Organizzare competizioni internazionali nei settori di attività, se
possibile con campionati mondiali;
H. Promuovere studi avanzati concernenti i settori della sua attività;
I. Difendere gli interessi morali e materiali dei gruppi professionali citati
all'articolo 2.3.
Art. 3. Struttura della Federazione
3.1. Gli organi della Federazione sono:
A. L'Assemblea Generale;
B. Il Comitato Centrale;
C. Il Consiglio;
D. La Giuria per le gare internazionali;
E. Il Comitato Scientifico;
F. Il Collegio dei Revisori.
3.2. In questo Statuto la Giuria per le gare internazionali è chiamata: la
Giuria.
Art. 4. Categorie di membri
4.1. Membri della Federazione sono i Gruppi Nazionali, i membri individuali e
i membri onorari.
4.2. I Gruppi Nazionali sono membri a pieno titolo della Federazione. Un
Gruppo Nazionale può essere un soggetto di diritto privato o pubblico.
Ciascun Gruppo Nazionale può organizzarsi a propria discrezione, ma dovrà
rappresentare nella propria Nazione professionisti e insegnanti in uno
dei settori di attività della Federazione. Ciascuna nazione è rappresentata
da un unico Gruppo Nazionale.
4.3. I membri individuali possono essere singole persone, aziende,
associazioni o altre organizzazioni e servizi di resocontazione assembleare
la cui affiliazione riveste notevole importanza per l'allargamento dei fini
statutari della Federazione.
4.4. Su suggerimento del Comitato Centrale, lAssemblea Generale può
conferire il titolo di membro onorario a un singolo individuo che abbia reso
speciali servizi alla Federazione. I membri onorari possono partecipare alle
riunioni del Comitato Centrale e della Assemblea Generale, ma non hanno
diritto di voto.
Art.5. Ammissione dei membri
5.1. Un Gruppo Nazionale che voglia aderire alla Federazione, deve rivolgersi
in forma scritta al Consiglio e provare, in maniera adeguata, che esso
rappresenti almeno uno dei gruppi professionali citati all'articolo 2.3. Solo
in tal caso, un Gruppo Nazionale può diventare membro a pieno titolo della
Federazione. Il Comitato Centrale, su proposta del Consiglio, autorizza
l'ammissione di Gruppi Nazionali; essa è soggetta a ratifica da parte
dellAssemblea Generale.
5.2. Quando in una Nazione, 2 o più organizzazioni rappresentanti un medesimo
gruppo professionale tra quelli citati allart. 2.3 aspirano alladesione e
appaiono non in grado di formare un Gruppo Nazionale, il Comitato Centrale,
su proposta del Consiglio e con l'obbligo di ratifica dall'Assemblea Generale,
è autorizzato a risolvere tale problema nel miglior modo possibile.
5.3. La Federazione promuoverà la formazione di Gruppi Nazionali in quei
paesi in cui, finora, non esistono. In attesa della loro formazione il
Consiglio può autorizzare singole persone o organizzazioni a partecipare
allattività della Federazione, senza avere diritto al voto.
5.4. Quando è stata formata una sezione professionale, come indicato
all'articolo 20.1, le organizzazioni facenti parte del gruppo professionale
medesimo hanno il diritto di divenire membri individuali della
Federazione, senza tener conto della esistenza di un Gruppo Nazionale nelle
rispettive nazioni.
5.5. Altri membri individuali provenienti dalle nazioni che non hanno un
Gruppo Nazionale possono essere ammessi secondo le condizioni di cui
all'articolo 5.7. Altri membri individuali provenienti dalle nazioni in cui
un Gruppo Nazionale esiste, possono essere ammessi secondo le condizioni di
cui all'articolo 5.8.
5.6. Un aspirante membro individuale, che non faccia parte di una sezione
professionale, e chieda l'adesione alla Federazione, deve rivolgere domanda
scritta al Consiglio e provare, con argomentazioni adeguate, che la sua
partecipazione può essere importante per la Federazione.
5.7. Il Comitato Centrale, con successiva ratifica dell'Assemblea Generale,
su proposta del Consiglio, è autorizzato ad ammettere membri individuali, non
appartenenti ad una sezione professionale, originari da nazioni in cui non
esistono Gruppi Nazionali. Quando in una nazione viene successivamente
formato un Gruppo Nazionale, il Consiglio deve decidere se i membri
individuali già ammessi possano proseguire nella loro adesione. Se l'adesione
non può essere mantenuta, il Consiglio inviterà i membri individuali ad aderire
al nuovo Gruppo Nazionale. Il Consiglio presenterà una proposta su tale
situazione al Comitato Centrale, che prenderà una decisione.
5.8. Il Comitato Centrale è autorizzato, su proposta del Consiglio, a
proporre all'Assemblea Generale l'ammissione di membri individuali, che non
aderiscano a una sezione professionale, da nazioni in cui esiste un Gruppo
Nazionale, purché tale ammissione non contrasti con gli interessi del Gruppo
Nazionale in questione. Qualora il Comitato Centrale concluda che questa sia la
situazione, non è autorizzato a proporre l'ammissione all'Assemblea Generale.
Art.6. Dimissioni ed espulsione di
membri
6.1 Un Gruppo Nazionale o il membro individuale che desiderino
dimettersi dalla Federazione devono segnalarlo per iscritto al segretario
tesoriere tre mesi prima della fine dell'anno in corso. Il segretario
tesoriere ne informerà il Comitato Centrale appena possibile. I membri
dimissionari rimangono obbligati a versare la quota di iscrizione per l'anno
nel corso del quale essi si sono dimessi.
6.2 Il Comitato centrale, su proposta del Consiglio soggetta a ratifica
dell'Assemblea Generale, è autorizzato ad espellere qualunque Gruppo
Nazionale o membro individuale in ritardo nel pagamento delle quote di
iscrizione per più di due anni, così come il Gruppo Nazionale o il membro
individuale i cui comportamenti siano contrari agli interessi della
Federazione. Il Consiglio dovrà convincere il Comitato Centrale che i
comportamenti di un membro sono contrari agli interessi della Federazione. I
membri espulsi sono obbligati al pagamento delle quote d'iscrizione
arretrate.
6.3 La decisione di espulsione può essere presa solamente dopo aver invitato
il membro passibile di espulsione a fare conoscere le proprie ragioni in
forma scritta entro un mese dall'invio di una lettera raccomandata contenente
la proposta e le ragioni dell'esclusione. Se nelle proprie motivazioni
scritte il membro chiede di poter fornire una spiegazione orale, egli sarà
convocato in occasione della riunione dell'Assemblea Generale che dovrà
ratificare la proposta del Comitato Centrale di espulsione .
Art. 7. Rappresentanza
La Federazione è legalmente rappresentata dal Presidente e, in caso di
impedimento, dal vicepresidente o dal segretario tesoriere.
Art. 8. LAssemblea Generale:
composizione e poteri
8.1 L'Assemblea Generale è composta dai delegati dei Gruppi nazionali e dai
membri individuali. Essa è la più alta autorità della Federazione.
8.2 L'Assemblea Generale esercita i poteri che le sono conferiti dallo
Statuto.
8.3 In particolare, compito dell'Assemblea Generale è:
A. Nominare, quali membri del Consiglio, su proposta del Comitato Centrale,
il presidente, il vice presidente e il segretario tesoriere.
B. Nominare, su proposta del Comitato Centrale, il Collegio dei
Revisori;
C. Ratificare il bilancio preventivo per il due anni successivi, approvato provvisoriamente dal Comitato
Centrale;
D. Autorizzare il Comitato Centrale ad approvare provvisoriamente il bilancio
preventivo per il terzo anno successivo nel caso in cui la nuova riunione
dell'Assemblea Generale non abbia luogo entro due anni;
E. Ratificare i conti della Federazione, approvati provvisoriamente dal
Comitato Centrale, inerenti il periodo intercorso dall'ultima riunione e
tenendo conto del rapporto del Collegio dei Revisori;
F. Fissare, su proposta del Comitato Centrale, l'importo delle quote annuali
di iscrizione dei Gruppi Nazionali e dei membri individuali valide per i due
anni successivi;
G. Autorizzare il Comitato Centrale a decidere l'importo delle quote annuali
di iscrizione dei Gruppi Nazionali e dei membri individuali per il terzo anno
nel caso in cui è previsto che la successiva riunione della Assemblea
Generale non possa aver luogo entro due anni, a condizione che tale importo
non sia superiore del 5 % a quello dell'anno precedente .
H. Ratificare le decisioni del Comitato Centrale circa l'ammissione di nuovi
Gruppi Nazionali, di membri individuali e di Sezioni professionali;
I. Modificare lo Statuto su proposta
del Comitato Centrale;
J. Approvare e modificare, su proposta del Comitato centrale il regolamento
citato all'articolo 23 dello Statuto;
K. Decidere su ogni altra proposta sottoposta dal Comitato Centrale
L. Sciogliere la Federazione.
Art.9. Assemblea Generale:
periodicità, verbale e procedure
9.1. Di norma, l Assemblea Generale si riunisce nel corso dei congressi
internazionali della Federazione. In ogni caso si riunisce almeno una volta
ogni tre anni.
9.2. Una Assemblea Generale straordinaria può essere convocata ogni volta che
l'esiga l'interesse della Federazione. Deve essere convocata qualora
richiesto da metà dei membri a pieno titolo della Federazione.
9.3. I Gruppi Nazionali e i membri individuali saranno convocati per l'Assemblea
Generale per posta ordinaria od elettronica, almeno tre mesi prima della
riunione. La convocazione indicherà l'ordine del giorno.
9.4. Un verbale dev'essere redatto per ogni Assemblea Generale. Le decisioni
saranno verbalizzate integralmente. Il processo verbale dev'essere vistato
dal Presidente e dal segretario tesoriere o da chi li rappresenta.
9.5. Possono essere prese decisioni esclusivamente su argomenti iscritti
all'ordine del giorno.
Art. 10. Assemblea Generale: voto e decisioni
10.1. Ciascun Gruppo Nazionale può delegare tre membri. Se la Nazione in
questione ha più di 5 milioni di
abitanti può essere designato un membro aggiuntivo per ogni cinque milioni di
abitanti: il numero massimo di delegati ammesso è 12. Ogni delegato ha un voto.
Solamente i delegati presenti alla Assemblea Generale godono del diritto di
voto.
10.2. Oltre i suddetti delegati ogni Gruppo Nazionale può inviare altri
rappresentanti allAssemblea Generale, ma essi non hanno diritto di
voto.
10.3. Ogni membro individuale rappresenta
un voto. Solamente i membri individuali presenti alla Assemblea
Generale possono votare.
10.4. L'Assemblea Generale può prendere decisioni qualunque sia il numero di
delegati o di membri individuali presenti. Conformemente agli articoli 24.3 e
25.3, è decisiva la maggioranza dei voti.
Art.11. Comitato centrale:
composizione e poteri
11.1. Il Comitato Centrale è composto dai delegati dei Gruppi Nazionali, uno
per ogni Gruppo nazionale, senza tener conto del numero di abitanti della
Nazione del gruppo, dai membri del Consiglio e dai coordinatori delle Sezioni
professionali citate all'articolo 20.3.
11.2. Per ogni riunione del Comitato centrale, i delegati dei Gruppi
nazionali sono nominati dai medesimi Gruppi nazionali. I membri del Consiglio
sono il presidente, il vice presidente e il segretario tesoriere nominati
dalla Assemblea Generale precedentemente alla riunione del Comitato centrale,
nonché i coordinatori designati dalla Giuria e dal Comitato scientifico. I
coordinatori delle Sezioni professionali sono nominati da tali sezioni.
11.3. Membri individuali ed ospiti possono essere invitati alle riunioni del
Comitato Centrale.
11.4. Compito del Comitato Centrale è giudicare la politica del Consiglio ed
approvare, se necessario con emendamenti, le proposte del Consiglio.
11.5. Compiti del Comitato Centrale sono, in particolare:
A. Decidere in via preventiva sul budget e le quote dei Gruppi nazionali e
dei membri individuali, su proposte dal Consiglio, per i due anni successivi.
B. Decidere, sulle quote dei Gruppi Nazionali e dei membri individuali per il
terzo anno, su proposta del
Consiglio, lnel caso in cui la successiva riunione della Assemblea generale
non sia prevista nei successivi due anni, conformemente a quanto stabilito
dall'articolo 8.3.G.;
C. Approvare il bilancio consuntivo della Federazione per il periodo
intercorso dall'ultima riunione;
D. Nominare i presidenti di giuria e, eventualmente, i loro assistenti;
E. Nominare il coordinatore e i membri del Comitato Scientifico;
F. Decidere, su proposta del Consiglio, sulle proposte di modifica dello
Statuto, sull'adozione e modifica dei regolamenti, come stabilito
dall'articolo 23, ammettere nuovi membri, nominare il collegio sindacale,
creare comitati per lo studio e la messa a punto di particolari
problemi, nonché la creazione di Sezioni professionali;
G. Decidere sulle proposte del Consiglio inerenti istanze dei Gruppi
Nazionali e dei membri individuali;
H. Decidere, su proposta del Consiglio, sui regolamenti dei concorsi
internazionali;
I. Proporre all'Assemblea Generale, la nomina quali membri del
Consiglio, del presidente, del vice
presidente e del segretario tesoriere o nominarli provvisoriamente del
Consiglio se non è prevista alcuna Assemblea Generale prima della fine del
loro mandato.
Art.12. Comitato Centrale: periodicità, processo verbale e procedure
12.1. Il Comitato Centrale viene convocato dal segretario tesoriere. Il
Comitato Centrale si riunirà almeno una volta all'anno.
12.2. Su richiesta di cinque Gruppi Nazionali può essere convocata dal
segretario tesoriere una riunione straordinaria del Comitato Centrale.
12.3. Il Consiglio decide quali saranno i membri individuali è gli ospiti che
potranno essere invitati ad assistere alle riunioni del Comitato
Centrale.
12.4. Il segretario tesoriere convoca i Gruppi Nazionali e i membri
individuali alla riunione del Comitato Centrale, per posta ordinaria od
elettronica, almeno 5 mesi prima della data fissata per la riunione. Tale
convocazione indica il termine entro il quale i membri della Federazione
possono presentare proposte al Comitato Centrale.
12.5. Almeno tre mesi prima della data della riunione, il segretario
tesoriere informa, per posta ordinaria od elettronica,i Gruppi nazionali ed i
membri individuali invitati, delle proposte del Consiglio.
12.6. Almeno un mese prima della data della riunione il segretario tesoriere
comunica, per posta ordinaria o per corriere elettronico, le opinioni
del Consiglio sulle proposte dei membri.
12.7. Un verbale dev'essere redatto per ciascuna riunone del Comitato
Centrale. Il processo verbale dev'essere vistato dal presidente e dal
segretario tesoriere o dai loro rappresentanti.
Art.13. Comitato Centrale: voti e
decisioni
13.1. Il Comitato Centrale può decidere se la metà più uno dei membri è
presente.
13.2. Le decisioni del Comitato Centrale vengono prese a maggioranza assoluta
dei voti. Ciascun membro ha diritto a un voto. In caso di parità di voti, il
voto del presidente è determinante.
13.3. I membri individuali e gli altri invitati possono partecipare alla
discussione. Essi hanno una funzione consultiva. Essi non hanno diritto di
voto.
13.4. Il segretario tesoriere informa il più presto possibile, i membri della
Federazione, per posta ordinaria od elettronica, circa le decisioni prese in
Comitato Centrale.
Art. 14. Consiglio: composizione e
poteri.
14.1. Il Consiglio è il comitato
esecutivo permanente della Federazione. Il Consiglio è composto dal presidente,
dal vicepresidente, dal segretario tesoriere, dal coordinatore della Giuria
citato all'articolo 19.6, e dal coordinatore del Comitato scientifico, citato
all'articolo 17.1.
14.2. In caso di assenza del presidente o del segretario tesoriere, il vice
presidente li sostituisce.
14.3. Il presidente, il vice presidente e il segretario tesoriere sono
nominati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato Centrale, per un
periodo di quattro anni. I membri uscenti sono rieleggibili. Il coordinatore della
Giuria e il coordinatore del Comitato scientifico sono di diritto membri del
Consiglio.
14.4. Con successiva ratifica dellAssemblea generale, il Comitato Centrale,
su proposta del Consiglio, è abilitato a designare un sostituto in caso di
decesso, dimissioni o malattia del vice presidente. Una tale decisione
dev'essere immediatamente comunicata a tutti i membri del comitato centrale,
che possono dare il loro consenso per posta ordinaria o per posta
elettronica. La decisione finale deve essere presa dallAssemblea generale
immediatamente successiva.
14.5. Il ruolo del Consiglio è:
A. Assicurare la continuità delle attività della Federazione analizzando la
situazione in atto e creando, sulla base di tale situazione e delle variabili
economiche, sociologiche e tecnologiche, una strategia per gli anni a
venire;
B. Promuovere la formazione di nuovi Gruppi nazionali;
C. Svolgere le attività
amministrative;
D. Proporre al Comitato centrale il programma delle attività future della
Federazione ed i Regolamenti delle gare internazionali;
E. Controllare le finanze della Federazione e presentare un budget annuale al
Comitato Centrale;
F. Preparare l'ordine del giorno del Comitato Centrale e dell'Assemblea
generale.
14.6. Il presidente, il vice presidente ed il segretario tesoriere sono
responsabili della gestione corrente.
14.7. Il segretario tesoriere mantiene le comunicazioni tra i membri del
Consiglio, così come tra gli altri organismi della Federazione. Egli tiene la
contabilità della Federazione.
14.8. Il segretario tesoriere redige un rapporto annuale delle attività del
Consiglio sull'anno trascorso e preparare un budget preventivo per l'anno
successivo. Una volta che il Consiglio ha dato la propria approvazione, il
segretario tesoriere presenta il proprio rapporto ed il budget al Comitato
Centrale.
14.9. Il coordinatore della Giuria informa il Consiglio su nuovi sviluppi
circa i concorsi internazionali. Il coordinatore della Giuria informa il
Consiglio delle opinioni dei presidenti di giuria circa le proposte dei
Gruppi Nazionali e/o dei membri individuali, relativi a tali concorsi.
14.10. Il coordinatore del Comitato Scientifico informa il Consiglio sugli
avvenimenti scientifici e tecnologici nei settori di attività della
Federazione e dei suoi contatti con gruppi professionali di paesi in cui non
esiste alcun Gruppo Nazionale.
Art.15. Consiglio: periodicità e
procedure.
15.1. I membri del Consiglio si tengono in contatto per posta elettronica su
tutti gli argomenti importanti concernenti la Federazione.
15.2. Tutti i membri del Consiglio si riuniscono ogni anno durante la
riunione del Comitato centrale. Nel corso dellanno, essi possono incontrarsi
di persona quando il presidente, il vice presidente e il segretario tesoriere
lo ritengono necessario. Il Consiglio tende a mantenere le spese di viaggio e
soggiorno alberghiero dei propri membri al livello più basso possibile.
Art.16. Consiglio: voto e
decisioni
16.1. Ciascun membro del Consiglio ha diritto a un voto.
16.2. Il Consiglio cerca di prendere le proprie decisioni all'unanimità. In
caso di astensione di uno dei suoi membri e di parità di voti degli altri
membri, il voto del presidente è determinante.
Art.17. Comitato Scientifico
17.1. Il Comitato Scientifico è composto da un coordinatore e da almeno due
membri. Il coordinatore e i membri sono nominati per quattro anni dal
Comitato centrale, su proposta del Consiglio. I membri uscenti sono
rieleggibili.
17.2. I suoi compiti sono:
A. Esaminare gli avvenimenti scientifici e tecnologici nei settori di
attività della Federazione;
B. Proporre al Consiglio, su tale base, programmi culturali e
scientifici;
C. Attivare contatti con gruppi professionali in paesi in cui non esiste
alcun Gruppo nazionale; informare il Consiglio di questi contatti per
permettergli di promuovere la formazione di Gruppi Nazionali in questi
paesi;
D. Organizzare le conferenze durante i congressi Intersteno, in accordo con
il comitato d'organizzazione del Gruppo nazionale interessato o, in accordo
con il Consiglio, durante altri incontri Intersteno.
Art.18. Il Collegio dei revisori
18.1. LAssemblea Generale nomina un Collegio dei revisori composto da tre
delegati.
18.2. A turno tre Gruppi Nazionali designano un delegato ciascuno per tale
collegio. Lo schema di rotazione è preparato dal segretario tesoriere in modo
che solamente un Gruppo nazionale può essere il successivo che sarà scelto
per designare un delegato nella successiva Assemblea Generale.
18.3. Il segretario tesoriere deve fornire al Collegio dei revisori tutti i
documenti finanziari necessari al suo lavoro.
18.4. Prima della riunione dellAssemblea Generale, il Collegio dei revisori
esamina i documenti finanziari del segretario tesoriere. Esso presenta il suo
rapporto all'Assemblea Generale.
Art.19 Giuria per i concorsi
internazionali
19.1. Concorso internazionali possono essere organizzati nei settori di
attività della Federazione. Per tali competizioni tutti i membri
cercheranno di far partecipare il maggior numero possibile di candidati dal
proprio paese. I partecipanti pagano una tassa di iscrizione, fissata
dal comitato organizzatore; essi devono rispettare i Regolamenti dei concorsi
elaborati dal Comitato Centrale su proposta del Consiglio. Nel presente
statuto, la giuria per i concorsi internazionali è chiamata: Giuria. La
Giuria stila le classifiche dei concorrenti e li proclama al termine delle
gare.
19.2. Compiti della Giuria sono:
A. Organizzare le competizioni internazionali e risolvere tutti i problemi
che sorgono durante il loro svolgimento;
B. Proporre al Consiglio l'aggiornamento dei Regolamenti, conformemente alle
necessità dell'organizzazione del congresso sin base agli sviluppi
delle tecniche e delle tecnologie;
C. Informare il Consiglio delle proposte dei Gruppi Nazionali e dei
membri individuali in merito ai Regolamenti delle competizioni.
19.3. La Giuria è composta da almeno due presidenti di giuria, ognuno dei
quali si occupa di un certo numero di gare simili, collegate allattività
della Federazione. A richiesta i presidenti possono avere un assistente. I
presidenti di Giuria ed i loro assistenti sono i membri della Giuria.
19.4. Nel corso di ciascun concorso internazionale, la
Giuria è assistita da collaboratori. Essi sono volontari non membri della
Giuria.
19.5. I presidenti della giuria e, eventualmente, i loro assistenti sono
nominati dal Comitato centrale, su proposta del Consiglio e per un periodo di
quattro anni. I membri uscenti sono rieleggibili.
19.6. È competenza dei presidenti di giuria nominare uno di loro quale
coordinatore della Giuria, che diviene altresì membro del Consiglio. I
presidenti di giuria saranno strettamente in contatto tra di loro, al fine di
assicurare che il coordinatore della Giuria rappresenti effettivamente gli
interessi della Giuria in seno al Consiglio.
Art.20. Sezioni professionali
20.1. All'interno della Federazione possono essere formate delle Sezioni
professionali. Una Sezione professionale è unassociazione di uno specifico
gruppo professionale. Essa è formata da organizzazioni del Gruppo
professionale e può essere costituita unicamente se vi partecipano le
organizzazioni di 5 nazioni.
20.2. Con successiva ratifica dell'Assemblea generale, il Comitato Centrale è
autorizzato, su proposta del Consiglio, ad accettare la formazione di una
Sezione professionale.
20.3. Una Sezione professionale può organizzarsi autonomamente, a condizione
che i propri scopi non siano contrastanti con quelli della Federazione. Essa
nomina un coordinatore il quale partecipa ai lavori del Comitato
Centrale.
20.4. Le organizzazioni facenti parte di una Sezione professionale sono
membri individuali della Federazione.
20.5. Nel caso in cui alcune organizzazioni facenti parte di una Sezione
professionale si dimettano o vengano espluse, e che in conseguenza detta
Sezione non sia più composta da organismi di cinque paesi differenti, tale
Sezione cessa di esistere in base al presente Statuto. Il segretario
tesoriere ne informerà immediatamente tutti i membri della Federazione.
Art. 21. Congressi Intersteno ed altri
incontri Intersteno
21.1. Un congresso internazionale dellIntersteno si svolgerà, se possibile,
ogni due o tre anni. Nel corso di ciascun congresso, competizioni internazionali
o altre attività internazionali possono essere organizzate e possono aver
luogo conferenze;
21.2. I congressi Intersteno sono organizzati da uno dei Gruppi Nazionali,
eventualmente in collaborazione con membri individuali;
21.3. Un Gruppo Nazionale, che organizza un congresso Intersteno
internazionale, crea, per la durata del congresso, un comitato incaricato
dell'organizzazione e nomina un presidente;
21.4. Il comitato d'organizzazione consulta preliminarmente il Consiglio sul
proprio programma in vista del congresso. Tale programma deve essere
approvato dal Comitato centrale, o, in caso d'urgenza, dal Consiglio;
21.5. Finanziariamente, il comitato d'organizzazione è responsabile
unicamente delle spese direttamente connesse all'organizzazione del
congresso;
21.6. La Federazione può fornire un supporto finanziario al comitato
d'organizzazione;
21.7. Nel caso non possa essere organizzato alcun congresso Intersteno, un
incontro internazionale di minore importanza può essere organizzato da Gruppi
nazionali e/o da membri individuali. Per essere riconosciuto quale incontro
internazionale Intersteno, gli organizzatori devono ottenere l'approvazione
del Comitato centrale su proposta del Consiglio. Egualmente su proposta del
consiglio, il Comitato centrale deciderà, sulla base del progetto, che deve
contenere anche il piano finanziario di tale incontro, se possono essere
organizzati, in concomitanza dello stesso, delle competizioni internazionali
e se l'Assemblea Generale potrà essere convocata durante tale incontro;
21.8. Incontri internazionali Intersteno possono ugualmente essere
organizzati nell'intervallo dei due o tre anni intercorrenti tra due
Congressi Intersteno. Per tali incontri Intersteno si applicano le regole
dell'articolo 21.7.
Art. 22. Esercizio contabile; mezzi
finanziari; responsabilità
22.1. L'esercizio contabile della
Federazione è annuale, inizia il primo gennaio e termina il 31
dicembre;
22.2. I mezzi finanziari della Federazione sono:
A. Le quote dei membri;
B. I benefici di altre sottoscrizioni o gli introiti derivanti dalla vendita
di pubblicazioni della Federazione;
C. Le sovvenzioni, le donazioni e i lasciti;
22.3. Ciascun Gruppo Nazionale paga una quota annuale per ciascun delegato al
quale ha diritto;
22.4. Su proposta del Comitato centrale, lAssemblea Generale è autorizzata a
fissare le quote minime dei Gruppi Nazionali;
22.5. I membri individuali pagano una quota annuale fissata dall'Assemblea
Generale su proposta del Comitato centrale. Tali quote possono essere
differenziate per i diversi tipi di membri individuali;
22.6. I membri onorari non pagano quota annua;
22.7. La Federazione risponde delle proprie obbligazioni finanziarie
limitatamente al proprio capitale. I Gruppi Nazionali ed i membri individuali
non sono personalmente responsabili.
Art. 23. Regolamenti di applicazione,
adozione e modifica
23.1. Il Consiglio può redigere regolamenti applicativi per
lapplicazione pratica di questo Statuto. Le disposizioni di tali regolamenti
applicativi non possono contrastare le disposizioni dello Statuto;
23.2. I regolamenti applicativi devono essere approvati dal Comitato
centrale, eventualmente dopo essere stati modificati. Successivamente
allapprovazione da parte
dellAssemblea Generale su proposta del Comitato Centrale;
impegneranno tutti i membri della Federazione,
23.3. Dopo la loro adozione, i regolamenti applicativi possono essere
modificati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato Centrale;
23.4. Sia per l'adozione che per la modifica dei regolamenti applicativi, è
necessaria la maggioranza dei voti della Assemblea generale, qualunque sia il
numero di delegati o di membri individuali presenti. Il testo degli articoli
da approvare o modificare nellAssemblea generale, deve essere integralmente
riportato nella convocazione di tale Assemblea..
Art. 24. Modifiche allo Statuto
24.1. Il presente Statuto può essere modificato, su proposta del Comitato
centrale, dall'Assemblea Generale nel corso di un congresso Intersteno o nel
corso di una riunione straordinaria dellAssemblea generale convocata su
richiesta del Consiglio o di cinque Gruppi Nazionali;
24.2. Nella convocazione della suddetta Assemblea Generale dovrà essere
inserita integralmente il testo della proposta di modifica dello
Statuto;
24.3. Per modificare lo Statuto è richiesta una maggioranza dei due terzi dei
voti di tutti i membri della Assemblea Generale; inoltre, in tale Assemblea
Generale, è richiesta la presenza dei tre quarti dei Gruppi Nazionali e dei
membri individuali;
24.4. Se tale maggioranza non è stata raggiunta, una nuova riunione
dell'Assemblea Generale sarà convocata al più presto. Tale nuova riunione
potrà validamente decidere, qualunque
sia il numero dei Gruppi Nazionali e dei membri individuali rappresentati.
Ciò deve essere indicato nell'avviso di convocazione della riunione della
Assemblea Generale in cui si dovranno decidere le modifiche statutarie;
24.5. Le modifiche allo Statuto avranno effetto solamente dopo essere state registrate
da un notaio tedesco.
Art. 25. Scioglimento
25.1. La Federazione è sciolta se non persegue più loggetto sociale.
25.2. Una riunione straordinaria della Assemblea Generale sarà convocata per
decidere lo scioglimento della Federazione, su proposta del Consiglio
approvata dal Comitato Centrale;
25.3. Per la decisione di scioglimento della Federazione, una maggioranza dei
due terzi dei voti di tutti i membri è richiesta; inoltre, in tale Assemblea
Generale devono essere rappresentati almeno i tre quarti dei Gruppi Nazionali
e dei membri individuali. Nel caso in cui tale maggioranza non è raggiunta
sarà convocata, appena possibile, una nuova Assemblea Generale. Tale nuova
riunione potrà trattare validamente il problema qualunque sia il numero dei
Gruppi Nazionali e dei membri individuali rappresentati. Tali indicazioni
devono essere esplicitamente riportate nella convocazione dell'Assemblea
Generale che dovrà decidere sullo scioglimento;
25.4. La federazione sarà liquidata dai membri del Consiglio in carica in
quel momento, che agiranno in qualità di comitato di liquidazione.
25.5. Dopo che tutte le pendenze, le spese e i costi di liquidazione saranno
stati saldati, e tutte le somme esigibili saranno state riscosse, le attività
nette saranno versate al Comitato internazionale della Croce Rossa.
Art. 26. Disposizioni finali
26.1. I Gruppi Nazionali e i membri individuali si affidano alle norme decise
dal Comitato Centrale per i casi casi non previsti dal presente Statuto. Tali
norme devono essere sottoposte a ratifica dalla Assemblea Generale;
26.2. Il primo Congresso Intersteno si è tenuto a Londra nel 1887.
Questo testo dello
Statuto stata approvato a Roma il 19
luglio 2003, e sostituisce quello adottato ad Amsterdam il 20 luglio 1995.
Esso è stato registrato da un notaio tedesco. .
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